Premesso che l'art. 55 della legge regionale 1› marzo 1988, n.  7,
come  sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n.
39,  al  2›  comma  prevede  l'emanazione  di  appositi   regolamenti
disciplinanti  le  modalita'  e  le  competenze  per l'espressione di
pareri tecnici di congruita' sulle prestazioni inerenti a materie non
rientranti nella  competenza  professionale  degli  ingegneri  o  dei
geometri.
   Ritenuto  di  dover  provvedere a dare attuazione al surrichiamato
disposto della legge regionale n. 7/1988, regolamentando le modalita'
e le competenze per l'espressione sia di pareri tecnici di congruita'
che di quelli di conformita' per i contratti da siipularsi  da  parte
dell'Ufficio di piano;
   Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
   Visto  il  parere  favorevole espresso dal Comitato dipartimentale
per gli affari istituzionali, nella seduta  del  1›  settembre  1994,
sullo  schema  di "Regolamento previsto dall'art. 55, 2› comma, della
legge regionale
1› marzo 1988, n. 7, concernente le modalita'  e  le  competenze  per
l'espressione  di pareri tecnici di congruita' e di conformita' per i
contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano";
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  3799  dell'8
settembre 1994;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
   1)  E'  approvato il "Regolamento previsto dall art. 55, 2› comma,
della legge regionale 1› marzo 1988, n. 7, concernente le modalita' e
le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruita' e  di
conformita'  per  i  contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di
piano", allegato al  presente  decreto  quale  parte  sostanziale  ed
integrante.
   2)  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3) Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 20 ottobre 1994
 
                               GUERRA
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1994
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n.
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REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ART. 55, 2› COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 1›
   MARZO 1988, N. 7, CONCERNENTE LE MODALITA'  E  LE  COMPETENZE  PER
   L'ESPRESSIONE DI PARERI TECNICI DI CONGRUITA' E DI CONFORMITA' PER
   I CONTRATTI DA STIPULARSI DA PARTE DELL'UFFICIO DI PIANO.
 
                               Art. 1.
 
   1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e le competenze
per  l'espressione  dei pareri tecnici di congruita' e di conformita'
sulle prestazioni, come individuate al successivo art. 2, oggetto  di
contratti   da  stipularsi  a  cura  dell'Ufficio  di  piano,  e  non
rientranti nella  competenza  professionale  degli  ingegneri  e  dei
geometri,  in quanto queste ultime gia' disciplinate dall'art. 55, 1›
comma, della legge regionale 1› marzo  1988,  n.  7  come  sostituito
dall'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.