Premesso che l'art. 55 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, al 2 comma prevede l'emanazione di appositi regolamenti disciplinanti le modalita' e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruita' sulle prestazioni inerenti a materie non rientranti nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri. Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione al surrichiamato disposto della legge regionale n. 7/1988, regolamentando le modalita' e le competenze per l'espressione sia di pareri tecnici di congruita' che di quelli di conformita' per i contratti da siipularsi da parte dell'Ufficio di piano; Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, nella seduta del 1 settembre 1994, sullo schema di "Regolamento previsto dall'art. 55, 2 comma, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente le modalita' e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruita' e di conformita' per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano"; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3799 dell'8 settembre 1994; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1) E' approvato il "Regolamento previsto dall art. 55, 2 comma, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente le modalita' e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruita' e di conformita' per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano", allegato al presente decreto quale parte sostanziale ed integrante. 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3) Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 ottobre 1994 GUERRA Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1994 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 155 _----------- REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ART. 55, 2 COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7, CONCERNENTE LE MODALITA' E LE COMPETENZE PER L'ESPRESSIONE DI PARERI TECNICI DI CONGRUITA' E DI CONFORMITA' PER I CONTRATTI DA STIPULARSI DA PARTE DELL'UFFICIO DI PIANO. Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e le competenze per l'espressione dei pareri tecnici di congruita' e di conformita' sulle prestazioni, come individuate al successivo art. 2, oggetto di contratti da stipularsi a cura dell'Ufficio di piano, e non rientranti nella competenza professionale degli ingegneri e dei geometri, in quanto queste ultime gia' disciplinate dall'art. 55, 1 comma, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.