(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 20 settembre 1994) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione" 1. All'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Della consulta fanno parte un membro della Giunta provinciale che la presiede e un dipendente provinciale con la qualifica di dirigente, con funzioni di vicepresidente."; b) il comma 7 e' abrogato. 2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e' soppressa. 3. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis Interventi in materia di edilizia abitativa 1. Nei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono essere previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata da destinare agli emigrati. Fermo restando quanto diversamente previsto dal presente articolo, per l'attuazione degli interventi stessi si applica la disciplina contenuta nella medesima legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale: a) i termini per la presentazione delle domande; b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda; c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo; d) i criteri e le modalita' per la concessione, la determinazione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi; e) i criteri e le modalita' per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica; f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo. 3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in ordine al rispetto dell'obbligo di occupazione, l'alloggio oggetto del contributo deve essere occupato entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformita' in caso di acquisto. Qualora l'alloggio venga occupato dopo il suddetto termine il beneficiario e' tenuto alla restituzione di una quota dei contributi gia' erogati nella misura e con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di mancata occupazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformita' in caso di acquisto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli emigrati gia' beneficiari di contributi concessi ai sensi delle previgenti disposizioni in materia di edilizia abitativa; sono inclusi i casi per i quali sia gia' stato adottato il provvedimento sanzionatorio in applicazione dell'articolo 55 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16. 5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione". 4. A carico delle autorizzazioni di spesa, di stanziamenti e di limite di impegno di spesa per i fini di cui alle leggi provinciali 6 giugno 1983, n. 16; 25 novembre 1988, n. 46 e 13 novembre 1992, n. 21 gravano anche le spese per i corrispondenti interventi provisti dall'articolo 8-bis della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13.