(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 6 dicembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo sul territorio del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale e' autorizzata a trasferire in proprieta' ai Comuni della Valle d'Aosta beni immobili di proprieta' regionale, secondo le modalita' previste dalla presente legge.