(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                     n. 52 del 6 dicembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine  di  razionalizzare  ed  ottimizzare  l'utilizzo  sul
territorio  del  patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale
e' autorizzata a trasferire  in  proprieta'  ai  Comuni  della  Valle
d'Aosta  beni  immobili di proprieta' regionale, secondo le modalita'
previste dalla presente legge.