la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto delle tasse 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata, con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del primo comma dell'art. 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. 2. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attivita' comprese nelle tariffe di cui al primo comma sono sostituite dalla denuncia di inizio di attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come sostituito dal decimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.