la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto delle tasse
 
   1.  Le  tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e
ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle  proprie
funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli artt. 117 e 118
della  Costituzione,  indicati  nella  tariffa approvata, con decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  sensi  del primo comma dell'art. 3, della legge 16
maggio 1970, n. 281, come  modificato  dall'art.  4  della  legge  14
giugno 1990, n. 158.
   2. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso
in  cui  l'autorizzazione,  licenza,  abilitazione  o  altro  atto di
consenso per le attivita' comprese nelle  tariffe  di  cui  al  primo
comma sono sostituite dalla denuncia di inizio di attivita', ai sensi
dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come sostituito
dal decimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.