la seguente legge regionale: Art. 1. Beni regionali 1. La presente legge ha per oggetto l'amministrazione dei beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali secondo il regime giuridico previsto dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.