la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                           Beni regionali
 
   1.  La  presente  legge  ha per oggetto l'amministrazione dei beni
immobili  regionali,  demaniali  e  patrimoniali  secondo  il  regime
giuridico  previsto  dall'art.  11  della legge 16 maggio 1970 n. 281
"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  regioni  a  statuto
ordinario.