(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 57
                        del 19 novembre 1994)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
   Visto lo Statuto della Regione;
   Vista la legge n. 443 dell'8 agosto 1985;
   Vista la legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986;
   Considerato  che,  a termini dell'art. 11 della legge regionale n.
3/86, le norme di organizzazione e  funzionamento  delle  commissioni
provinciali per l'artigianato vanno stabilite con apposito decreto;
   Sentita  la  Commissione  regionale per l'artigianato nella seduta
del 24 novembre 1989;
   Considerato,  altresi',  che  la   III   Commissione   legislativa
"Attivita' produttive" dell'assemblea regionale siciliana ha espresso
parere favorevole n. 875/III nella seduta del 18 aprile 1991;
   Preso  atto  che  il  Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana ha  espresso  parere  favorevole  n.  306/92  nella
seduta del 16 novembre 1993;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 30 marzo
1994;
   Su proposta  dell'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio, l'artigianato e la pesca;
 
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               S e d e
 
   Ai  sensi  dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.
3, nelle more del riordinamento  degli  enti  locali  le  commissioni
provinciali   dell'artigianato   hanno   sede  presso  le  camere  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia.