(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 57 del 19 novembre 1994) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge n. 443 dell'8 agosto 1985; Vista la legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986; Considerato che, a termini dell'art. 11 della legge regionale n. 3/86, le norme di organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato vanno stabilite con apposito decreto; Sentita la Commissione regionale per l'artigianato nella seduta del 24 novembre 1989; Considerato, altresi', che la III Commissione legislativa "Attivita' produttive" dell'assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole n. 875/III nella seduta del 18 aprile 1991; Preso atto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha espresso parere favorevole n. 306/92 nella seduta del 16 novembre 1993; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 30 marzo 1994; Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. S e d e Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nelle more del riordinamento degli enti locali le commissioni provinciali dell'artigianato hanno sede presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia.