Visto lo Statuto della Regione;
   Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,
n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista   la  legge  regionale  26  ottobre  1993,  n.  27,  ed,  in
particolare, l'art. 9, comma 3,  della  stessa  legge  regionale  che
prevede  l'emanazione  da  parte  del  Presidente della Regione di un
apposito regolamento per disciplinare  le  modalita'  dell'intervento
regionale;
   Udito  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la Regione
siciliana che si e' espresso nell'adunanza del 14  giugno  1994,  con
parere
n. 314/94;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 20 luglio
1994;
 
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 
   La  domanda  per  la concessione dell'elargizione, corredata dalla
relazione del Prefetto, deve essere indirizzata al  Presidente  della
Regione siciliana.