Visto lo Statuto della Regione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, ed, in particolare, l'art. 9, comma 3, della stessa legge regionale che prevede l'emanazione da parte del Presidente della Regione di un apposito regolamento per disciplinare le modalita' dell'intervento regionale; Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si e' espresso nell'adunanza del 14 giugno 1994, con parere n. 314/94; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 20 luglio 1994; Emana il seguente regolamento: Art. 1. La domanda per la concessione dell'elargizione, corredata dalla relazione del Prefetto, deve essere indirizzata al Presidente della Regione siciliana.