IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  assegnato,  ai  sensi  dell'art. 39 della legge
regionale 18 marzo 1992, n. 16, all'Ente per il diritto  allo  studio
universitario  dalla  data  del  1 gennaio 1993 e quello che comunque
verra' assunto in seguito dall'Ente stesso e' iscritto, ai  fini  del
trattamento di quiescenza e di previdenza ed assistenza, all'INPDAP -
Gestioni autonome CPDEL ed INADEL, rispettivamente. Per il personale,
di  cui all'art. 39 della legge regionale 16/92, l'iscrizione decorre
dal 1 gennaio 1993.
   2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario
sono estese le disposizioni in materia  di  quiescenza  e  previdenza
previste dalle norme vigenti per il personale regionale.
   3. Per la ricongiunzione presso l'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL
e  INADEL  -  dei  periodi assicurativi del personale gia' dipendente
della disciolta opera dell'ISEF, iscritto all'INPS, si  applicano  le
disposizioni  della legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6, con onere a
carico dell'Ente.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, addi 9 agosto 1993
 
                               BRIZIO
 
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                               AVVISO
 
   Si avverte che con D.P.G.R. n. 3176 del 20 agosto 1993,  e'  stata
dichiarata   la  nullita'  dell'atto  di  promulgazione  della  legge
regionale 9 agosto 1993, n. 42, relativa:  "Iscrizione  all'INPDAP  -
gestioni  autonome  CPDEL  e  INADEL - del personale dell'Ente per il
diritto   allo  studio  universitario  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza", in quanto la legge e' stata rinviata dal
Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale.
   La pubblicazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 42,  deve
intendersi pertanto improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico ed
inidonea a consentirne la vigenza.