IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il punto 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1993, n.  28
e' cosi' modificato:
    2) ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti della
spesa media assegnata nei due anni precedenti per attivita' formative
cofinanziate  dal  F.S.E. e comunque in misura non inferiore a quelle
della fascia d'iscrizione negli elenchi regionali istituiti ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1993, n. 28.