IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il punto 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1993, n. 28 e' cosi' modificato: 2) ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti della spesa media assegnata nei due anni precedenti per attivita' formative cofinanziate dal F.S.E. e comunque in misura non inferiore a quelle della fascia d'iscrizione negli elenchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1993, n. 28.