(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Limiti dimensionali di aiuto
 
  1. L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991,  n.  12,  come
modificato  dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n.
3, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 1.
 
  1. Gli interventi previsti a favore delle imprese industriali  sono
riferiti alle imprese:
   a)  aventi  non  piu'  di  250  dipendenti  e 20 milioni di ECU di
fatturato o  un  totale  dell'attivo  patrimoniale,  al  netto  degli
ammortamenti, non superiore a 10 milioni di ECU;
   b)  che facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con
requisiti dimensionali  superiori  a  quelli  indicati  nel  presente
comma,  salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di
societa'  a  capitale  di  rischio  o,  purche'  non  esercitino   il
controllo, di investitori istituzionali;
   c)  che  facciano  capo  per  non piu' del 25 per cento a societa'
finanziarie private o fiduciarie private.
  2. Gli interventi previsti a favore delle imprese di servizio  alla
produzione industriale sono riferiti alle imprese:
   a)  aventi  non  piu'  di  95  dipendenti  e 7,5 milioni di ECU di
fatturato o  un  totale  dell'attivo  patrimoniale,  al  netto  degli
ammortamenti, non superiore a 3,75 milioni di ECU;
   b)  che facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con
requisiti dimensionali  superiori  a  quelli  indicati  nel  presente
comma,  salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di
societa'  a  capitale  di  rischio  o,  purche'  non  esercitino   il
controllo, di investitori istituzionali;
   c)  che  facciano  capo  per  non piu' del 25 per cento a societa'
finanziarie private o fiduciarie private.
  3. Gli  aiuti  agli  investimenti  a  favore  di  imprese  che  non
soddisfano  le  condizioni  di  cui ai commi 1 e 2 sono limitati alle
imprese  localizzate  nelle  sole  zone  individuate   dalla   Giunta
regionale in conformita' agli indirizzi comunitari.
  4.  La  Giunta  regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi
sul Bollettino ufficiale della  Regione,  fissa  i  limiti  di  aiuto
concedibili  nella  varie  zone  del  territorio  regionale  avendo a
riferimento  gli  indirizzi  comunitari  in   materia   di   politica
industriale  e di strumenti finanziari a favore delle piccole e medie
imprese.
  5.  La  Giunta  regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi
sul Bollettino ufficiale della Regione, aggiorna, conformemente  agli
indirizzi comunitari, i parametri dimensionali di cui ai commi 1 e 2.
  6. Ai fini dei commi i e 2 per fatturato si intende l'ammontare dei
corrispettivi di competenza dell'esercizio e derivanti dalla cessione
di  beni  o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche'  dalle  cessioni
di  materie  prime  e  sussidiarie,  di  semilavorati e di altri beni
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per  essere
impiegati nella produzione.
  7.  Gli interventi a favore delle imprese sotto forma di contributi
in conto interessi, credito agevolato, ivi compresi  i  finanziamenti
della  Friulia  S.p.A. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975,
n.  22,  e  contributi  in  conto  capitale  non   possono   superare
cumulativamente,  a  fronte  di  un  medesimo  investimento, i limiti
d'aiuto fissati ai sensi del comma 4.".