(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Limiti dimensionali di aiuto 1. L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Gli interventi previsti a favore delle imprese industriali sono riferiti alle imprese: a) aventi non piu' di 250 dipendenti e 20 milioni di ECU di fatturato o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di ECU; b) che facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente comma, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali; c) che facciano capo per non piu' del 25 per cento a societa' finanziarie private o fiduciarie private. 2. Gli interventi previsti a favore delle imprese di servizio alla produzione industriale sono riferiti alle imprese: a) aventi non piu' di 95 dipendenti e 7,5 milioni di ECU di fatturato o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 3,75 milioni di ECU; b) che facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente comma, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali; c) che facciano capo per non piu' del 25 per cento a societa' finanziarie private o fiduciarie private. 3. Gli aiuti agli investimenti a favore di imprese che non soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono limitati alle imprese localizzate nelle sole zone individuate dalla Giunta regionale in conformita' agli indirizzi comunitari. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, fissa i limiti di aiuto concedibili nella varie zone del territorio regionale avendo a riferimento gli indirizzi comunitari in materia di politica industriale e di strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, aggiorna, conformemente agli indirizzi comunitari, i parametri dimensionali di cui ai commi 1 e 2. 6. Ai fini dei commi i e 2 per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. 7. Gli interventi a favore delle imprese sotto forma di contributi in conto interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.A. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale non possono superare cumulativamente, a fronte di un medesimo investimento, i limiti d'aiuto fissati ai sensi del comma 4.".