IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la  sa-
lute umana, la qualita' della vita dei cittadini, della flora e della
fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacita'
di  riproduzione  dell'ecosistema,  delle  risorse e la molteplicita'
della specie, disciplina con la presente legge, in  conformita'  alla
direttiva  n.  85/337/CEE  del  27  giugno  1985, la procedura per la
valutazione di impatto ambientale, d'ora in poi chiamata V.I.A.,  dei
progetti  pubblici e privati di cui al successivo art. 3, riguardanti
lavori di costruzione, impianti, opere, interventi, piani e programmi
che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.
   2. La valutazione d'impatto  ambientale  consiste  nel  preventivo
giudizio  complessivo  da  esprimersi  sulle opere e sugli interventi
proposti  in  relazione  alle  modificazioni  ed   ai   processi   di
trasformazione   che   la  loro  realizzazione  potrebbe  determinare
direttamente  o  indirettamente,  a  breve   o   a   lungo   termine,
temporaneamente  o  permanentemente,  positivamente  o  negativamente
nell'ambiente naturale e nella realta' sociale ed economica.