IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la sa- lute umana, la qualita' della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacita' di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicita' della specie, disciplina con la presente legge, in conformita' alla direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, la procedura per la valutazione di impatto ambientale, d'ora in poi chiamata V.I.A., dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 3, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi, piani e programmi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente. 2. La valutazione d'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente o permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realta' sociale ed economica.