(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia
                     n. 62 del 13 dicembre 1994)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13,  sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
     a)  all'articolo  18,  primo  comma,  le parole: "nella forma di
apertura di conto corrente a norma dell'articolo  11  della  legge  1
luglio  1977,  n.  403"  sono sostituite dalle seguenti: "nelle forme
previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e  succes-
sive modifiche ed integrazioni";
     b) all'articolo 18, terzo comma, la parola: "sono" e' sostituita
dalle seguenti: "possono essere";
     c) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  22. - Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di
cui al primo comma dell'articolo  18  e'  concesso  con  le  seguenti
modalita':
     a) sull'intero ammontare del finanziamento per i primi sei mesi;
     b) sul 50 per cento del finanziamento per la residua durata.
   La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai
prestiti   di   cui   agli   articoli  18,  19  e  20  e'  effettuata
dall'I.R.C.A.C. direttamente alle aziende  di  credito  finanziatrici
alla  data di scadenza degli stessi, ferma restando la corresponsione
degli interessi, nella ipotesi  di  pagamento  oltre  tale  scadenza,
nella  misura  pari a quella riconosciuta alla Regione sulle giacenze
di tesoreria.
   Ai beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20
e'  fatto  divieto  di  erogare  ai  soci,  a  saldo  o  in  acconto,
liquidazioni  finali  prima  dell'integrale  estinzione  dei prestiti
agevolati ottenuti per la campagna  cui  la  liquidazione  stessa  si
riferisce.
   L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al comma precedente,
accertata dall'I.R.C.A.C., comporta l'esclusione  dalle  agevolazioni
creditizie   per   l'annata  successiva  a  quella  dell'accertamento
dell'inadempienza.
   Sulle operazioni assistite dai benefici  previsti  dagli  articoli
18,  19 e 20 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
puo' disporre accertamenti anche congiuntamente all'I.R.C.A.C.
   Il pagamento delle anticipazioni ai conferenti e' effettuato dagli
istituti  ed  enti  di  credito  sulla base di appositi bollettini di
conferimento,  predisposti  dall'organo  associativo,  intestati   ai
singoli soci e quietanzati dagli stessi presso gli sportelli bancari.
I bollettini contengono, oltre l'importo, i dati catastali del fondo,
l'indicazione  delle  quantita'  e delle caratteristiche dei prodotti
conferiti".
   2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal giorno 1 novembre 1994.