(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Valle d'Aosta n. 53 del 13 dicembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  limite  dell'altezza  minima  interna  utile dei locali di
abitazione stabilito dall'art. 3 della legge  regionale  23  febbraio
1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali
in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali
di  abitazione),  in  metri due e centimetri venti deve essere inteso
nei termini seguenti:
     a) i piani  aventi  locali  di  abitazione  con  altezza  minima
interna  inferiore a metri due e centimetri venti debbono, in sede di
recupero, essere sopraelevati al fine  di  raggiungere  tale  altezza
minima   e  possono  mantenere  tale  altezza  minima,  qualora  gia'
esistente;
     b) i piani  aventi  locali  di  abitazione  con  altezza  minima
interna  maggiore di metri due e centimetri venti possono, in sede di
recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;
     c)  nei  volumi  esistenti  aventi  destinazione  non  abitativa
possono  essere  ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima
interna pari a metri due e centimetri  venti,  anziche'  con  altezza
pari  a  quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le
altezze dei volumi esistenti lo consentano.