(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 13 dicembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione stabilito dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione), in metri due e centimetri venti deve essere inteso nei termini seguenti: a) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri due e centimetri venti debbono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora gia' esistente; b) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri due e centimetri venti possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima; c) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri due e centimetri venti, anziche' con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano.