(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Valle d'Aosta n. 54 del 20 dicembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  al  fine di favorire e
sostenere  le  attivita'  di  turismo   naturalistico   e   culturale
nell'ambito  dell'area  del parco nazionale del Gran Paradiso e delle
altre aree protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30
(Norme  per  l'istituzione  di  aree  naturali  protette),   realizza
direttamente  o  eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il
recupero funzionale di strutture ad uso pubblico destinate  a  centri
visita,   centri   di   accoglienza,   punti  di  informazione  o  di
divulgazione  didattica e scientifica sulle caratteristiche dell'area
naturale protetta.