(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 20 dicembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere le attivita' di turismo naturalistico e culturale nell'ambito dell'area del parco nazionale del Gran Paradiso e delle altre aree protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche dell'area naturale protetta.