(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53
                        del 13 dicembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'articolo  11 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 21, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1- bis:
   "Qualora il Consiglio  Regionae  non  provveda  alla  sostituzione
almeno  tre  giorni  prima  del  termine  di  cui  al primo comma, la
relativa  competenza  e'  trasferita  al  Presidente  del   Consiglio
Regionale,  il  quale,  su  parere  dell'Ufficio  di  Presidenza,  se
espresso, deve comunque provvedere entro tale termine".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a chiunque
spetti, di osservarla e di farla osservare come legge  della  regione
Campania.
    Li', 7 dicembre 1993
 
                               GRASSO