IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 1 marzo 1993, n. 11, e' aggiunto il seguente 7-bis: "1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti di un organo amministrativo collegiale abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina entro il termine di quarantacinque giorni. 2. Qualora il competente organo regionale non provveda alla sostituzione si applica il disposto di cui al quarto comma del precedente articolo 7". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Li', 7 dicembre 1993 GRASSO