IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma dell'art. 24 della legge regionale 15 marzo
1984, n. 11 ed il terzo comma dello stesso articolo  24,  cosi'  come
modificato  dalla  legge  regionale  20  novembre  1992,  n.  10 sono
sostituiti dal seguente: "I presidi privati  di  riabilitazione,  che
alla  data del 31 marzo 1993 risultino iscritti nello speciale elenco
di  cui  all'articolo  24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11,
dovranno entro il 31 dicembre 1993 adeguare le strutture ai requisiti
ed alle caratteristiche operative previste negli allegati 'D' ed  'E'
del Regolamento".