IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 ed il terzo comma dello stesso articolo 24, cosi' come modificato dalla legge regionale 20 novembre 1992, n. 10 sono sostituiti dal seguente: "I presidi privati di riabilitazione, che alla data del 31 marzo 1993 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno entro il 31 dicembre 1993 adeguare le strutture ai requisiti ed alle caratteristiche operative previste negli allegati 'D' ed 'E' del Regolamento".