IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 e' sostituito dal seguente: "1. La gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania di cui alle leggi regionali 8 febbraio 1993, n. 5 e 1 settembre 1993, n. 29 e' prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino strutturale, ovvero di trasformazione o di soppressione dell'Ente stesso. 2. Sono prorogati in corrispondenza temporale i poteri del Commissario straordinario dell'E.R.S.A.C., nominato ex legge regionale 1 settembre 1993, n. 29. 3. Il Consiglio Regionale provvedera' alla definizione del riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, ovvero alla sua soppressione o trasformazione, con successivo atto legislativo, con il quale disciplinera' contestualmente la destinazione del personale dipendente dell'Ente, di cui alle tabelle organiche annesse al decreto ministeriale Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministero del Tesoro del 23 dicembre 1970 e successive modificazioni. 4. Nel periodo di gestione transitoria e' fatto divieto di procedere a nuove assunzioni ancorche' a fronte di disponibilita' recate dalla pianta organica di cui al precedente comma".