IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       SONO DECORSI I TERMINI
                            PER IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo 1 della legge  regionale  18  gennaio  1994,  n.  3  e'
sostituito dal seguente:
   "1.  La  gestione  transitoria  dell'Ente  Regionale  di  Sviluppo
Agricolo in Campania di cui alle leggi regionali 8 febbraio 1993,  n.
5 e 1 settembre 1993, n. 29 e' prorogata sino alla data di entrata in
vigore  della legge di riordino strutturale, ovvero di trasformazione
o di soppressione dell'Ente stesso.
   2.  Sono  prorogati  in  corrispondenza  temporale  i  poteri  del
Commissario   straordinario   dell'E.R.S.A.C.,   nominato   ex  legge
regionale 1 settembre 1993, n. 29.
   3.  Il  Consiglio  Regionale  provvedera'  alla  definizione   del
riordino  strutturale  dell'Ente  Regionale  di  Sviluppo Agricolo in
Campania,  ovvero  alla  sua  soppressione  o   trasformazione,   con
successivo    atto    legislativo,   con   il   quale   disciplinera'
contestualmente la destinazione del personale  dipendente  dell'Ente,
di  cui  alle  tabelle  organiche  annesse  al  decreto  ministeriale
Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministero del Tesoro del 23
dicembre 1970 e successive modificazioni.
   4. Nel  periodo  di  gestione  transitoria  e'  fatto  divieto  di
procedere  a  nuove  assunzioni  ancorche' a fronte di disponibilita'
recate dalla pianta organica di cui al precedente comma".