(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 7 aprile 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 49/1992, quarto alinea, le parole "31 dicembre 1992" sono cosi' sostituite: "15 marzo 1993". Al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 49/1992, terzo alinea, le parole "31 marzo" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile". Al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 49/1992, secondo alinea, le parole "15 maggio" sono sostituite con le seguenti: "31 maggio". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 29 marzo 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16 febbraio 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 20 marzo 1993.