(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
           della regione Toscana n. 19 del 7 aprile 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Al  primo  comma  dell'art.  17  della legge regionale n. 49/1992,
quarto alinea, le parole "31 dicembre 1992"  sono  cosi'  sostituite:
"15 marzo 1993".
   Al  secondo  comma  dell'art. 17 della legge regionale n. 49/1992,
terzo alinea, le parole "31 marzo" sono sostituite con  le  seguenti:
"30 aprile".
   Al  terzo  comma  dell'art.  17  della legge regionale n. 49/1992,
secondo  alinea,  le  parole  "15  maggio"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "31 maggio".
   La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto
obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Toscana.
    Firenze, 29 marzo 1993
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16
febbraio  1993  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 20
marzo 1993.