IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9 1. Nelle spese ammimissibili per i contributi in conto capitale di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera a) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 1994 sono da considerarsi comprese anche le spese relative alle prestazioni rese da titolari, collaboratori e personale dipendente, purche' strettamente finalizzate alla progettazione dei prodotti e alla progettazione dei nuovi processi produttivi oggetto della legge. Tali spese sono analiticamente esposte all'atto della presentazione della documentazione di spesa, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.