IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Interpretazione autentica dell'art. 10
            della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9
 
   1. Nelle spese ammimissibili per i contributi in conto capitale di
cui  alla  lettera  c)  del  comma  3  e  alla lettera a) del comma 4
dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 1994 sono da considerarsi
comprese anche le spese relative alle prestazioni rese  da  titolari,
collaboratori    e   personale   dipendente,   purche'   strettamente
finalizzate alla progettazione dei prodotti e alla progettazione  dei
nuovi  processi  produttivi  oggetto  della  legge.  Tali  spese sono
analiticamente   esposte   all'atto   della    presentazione    della
documentazione  di  spesa,  con  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.