IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle  proprie
competenze,   la  razionale  evoluzione  e  lo  sviluppo  della  rete
distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere nelle
piccole e medie imprese operanti nel commercio e nei servizi:
     a) la riqualificazione e la  valorizzazione  del  commercio  nei
centri storici e nelle aree commerciali delle zone turistiche;
     b) l'assistenza tecnica;
     c)   l'ammodernamento   e   l'evoluzione   degli   esercizi   di
somministrazione di alimenti e bevande;
     d) l'introduzione di metodologie  e  di  sistemi  finalizzati  a
migliorare  e  garantire  la  qualita'  nei  processi  di fornitura e
nell'erogazione di servizi e prodotti.
   2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole  e  medie
imprese  quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore
a quaranta.
   3. Alle  imprese  commerciali  aventi  un  numero  complessivo  di
addetti  non  superiore  a dieci nonche' ai loro consorzi o societa',
anche in forma cooperativa e' destinato almeno  l'ottanta  per  cento
dei  fondi  stanziati  dal  bilancio  regionale  per  gli  interventi
previsti dalla presente legge.