IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico Sostituzione di articolo 1. L'articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1983 n. 33 e' cosi' sostituito: "Art. 26. Conservazione del posto Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale sia conferito un incarico ovvero una supplenza ai sensi di legge in posizione funzionale superiore a quella di appartenenza o in diverso profilo professionale presso altra struttura del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero presso gli Enti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha diritto alla conservazione della titolarita' del posto di ruolo limitatamente alla durata dell'incarico di supplenza. La conservazione del posto non puo' essere accordata, qualora il dipendente risulti vincitore di altro posto di ruolo, neppure limitatamente al periodo di prova". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 15 novembre 1994 MORI