IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
                    Integrazione dell'articolo 11
 
   1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 10
giugno 1983, n. 23 sono aggiunti i seguenti commi:
   "La Giunta regionale, sulla base delle spese ammissibili  previste
dai programmi di cui al comma 1, e' autorizzata ad anticipare fino al
50 per cento del contributo spettante ai sensi del comma medesimo.
   Per ottenere la liquidazione dell'anticipazione di cui al comma 3,
l'associazione  beneficiaria  e'  tenuta  a presentare, unitamente ad
apposita  domanda,  specifica  garanzia  fidejussoria  rilasciata  da
istituto  di  credito  ovvero da compagnie di assicurazione, a favore
della regione Liguria, per un importo non inferiore all'anticipazione
richiesta".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 15 novembre 1994
 
                                MORI