IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             CONSTATATA L'ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
 
   1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, stabilisce per quali  fatti,  stati  o  qualita'
personali  e'  ammessa la produzione di dichiarazioni temporaneamente
sostitutive  della  prescritta  documentazione  agli   uffici   della
Regione,  degli  Enti  strumentali  e  degli enti comunque dipendenti
dalla Regione.
   2. Il regolamento stabilisce altresi' i casi, le  modalita'  ed  i
termini  per  la regolarizzazione e la rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche',  ove  occorra,
per  la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad
elementi non essenziali.