IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Aumento degli importi
 
   1.  Con  effetto  dai  pagamenti  da eseguire dal 1 gennaio 1995 e
relativi a periodi fissi successivi a tale data,  gli  importi  della
tassa  automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale
e della tassa speciale regionale, di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 (riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'articolo 4  della  legge  23  ottobre
1992,  n. 421), sono determinati nella misura del 110 per cento degli
importi degli stessi tributi vigenti alla data del 31 dicembre 1994.
   2. Con effetto dai pagamenti da eseguire  dal  1  gennaio  1996  e
relativi  a  periodi  fissi successivi a tale data, gli importi della
tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale  regionale
e  della  tassa speciale regionale di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino  della  finanza  degli
enti  territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), sono rideterminati nella misura vigente alla data  del
31 dicembre 1994.