IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Aumento degli importi 1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 1995 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi degli stessi tributi vigenti alla data del 31 dicembre 1994. 2. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 1996 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono rideterminati nella misura vigente alla data del 31 dicembre 1994.