IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della tassa
 
   1.  I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella
tariffa allegata, che e' parte integrante della presente legge,  sono
soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le
modalita' indicate nella tariffa stessa.
   2.  Gli  importi  complessivi  relativi  a  tasse,  sovrattasse  e
contributi da determinarsi in relazione a  quantita'  variabili  sono
arrotondati  alle  mille lire inferiori in caso di frazioni fino alle
cinquecento lire, alle mille lire superiori per frazioni superiori  a
lire cinquecento.