IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto della tassa 1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegata, che e' parte integrante della presente legge, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalita' indicate nella tariffa stessa. 2. Gli importi complessivi relativi a tasse, sovrattasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili sono arrotondati alle mille lire inferiori in caso di frazioni fino alle cinquecento lire, alle mille lire superiori per frazioni superiori a lire cinquecento.