(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico Inserimento di articolo 1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di esercizio abusivo di attivita' artigiana 1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato si attivano in collaborazione con i Comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, per assicurare che le attivita' artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all'Albo provinciale di cui all'articolo 3. A tal fine si avvalgono dell'intervento degli organi di polizia municipale o delle Amministrazioni statali competenti a vigilare sull'osservanza delle norme in materia fiscale e del lavoro. 2. Qualora l'infrazione venga rilevata a carico di dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, il Comune ne da' inoltre comunicazione all'amministrazione di appartenenza. 3. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 5, prevedono, altresi', le modalita' di informazione e divulgazione all'utenza dei compiti delle Commissioni provinciali di cui al comma 1 in materia di tutela delle attivita' artigiane". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 9 gennaio 1995 MORI