(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
                       Inserimento di articolo
 
   1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1989  n.  41
e' inserito il seguente:
 
                            "Art. 12-bis
      Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato
       in materia di esercizio abusivo di attivita' artigiana
 
   1.  Le  Commissioni  provinciali  per l'artigianato si attivano in
collaborazione con i  Comuni,  anche  a  seguito  delle  segnalazioni
pervenute, per assicurare che le attivita' artigiane siano esercitate
da   imprese   regolarmente  iscritte  all'Albo  provinciale  di  cui
all'articolo 3. A tal fine si avvalgono dell'intervento degli  organi
di  polizia  municipale  o delle Amministrazioni statali competenti a
vigilare sull'osservanza delle norme in materia fiscale e del lavoro.
   2. Qualora l'infrazione venga rilevata a carico di  dipendenti  di
amministrazioni dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici,
il   Comune  ne  da'  inoltre  comunicazione  all'amministrazione  di
appartenenza.
   3. Le convenzioni di cui  all'articolo  13,  comma  5,  prevedono,
altresi',  le modalita' di informazione e divulgazione all'utenza dei
compiti delle Commissioni provinciali di cui al comma 1 in materia di
tutela delle attivita' artigiane".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 9 gennaio 1995
 
                                MORI