la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno dell'impresa artigiana, concede contributi a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.), costituito in applicazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 sottoscritto dalle organizzazioni dell'artigianato e dei sindacati dei lavoratori. 2. I contributi regionali sono volti esclusivamente a favorire il perseguimento delle seguenti finalita' previste, fra le altre, dal regolamento che disciplina il fondo di cui al comma 1: a) riallocazione o riorganizzazione dell'attivita' produttiva per consentire la modifica dei processi tecnologici di produzione, a seguito di situazioni determinate da fattori esterni; b) sostegno allo sviluppo dei servizi reali al sistema dell'imprenditoria artigiana; c) ripresa dell'attivita' produttiva sospesa temporaneamente per le seguenti cause di forza maggiore qualora il relativo rischio non sia coperto da polizza assicurativa: 1) eventi atmosferici eccezionali o calamita' naturali che provochino danni documentati; 2) incendio non doloso; 3) interruzione provata dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori o soggetti esterni all'impresa che abbia provocato danni documentati; 4) impossibilita' di utilizzo delle materie prime gia' acquistate a causa della mancata loro consegna determinata da fattori o soggetti esterni all'impresa, che non siano connessi al sistema economico-produttivo e di mercato, esclusi i danni conseguenti a scioperi nei settori delle dogane e dei trasporti; d) sostegno alle imprese artigiane nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attivita' lavorativa determinate da crisi congiunturali. 3. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l'esercizio della relativa attivita'. 4. Le provvidenze ottenute dall'impresa artigiana dal F.I.S. per uno specifico intervento sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento purche' non venga superata la percentuale massima di contributo prevista dalla disposizione piu' favorevole.