la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di  realizzare  soluzioni  a  sostegno
dell'impresa   artigiana,  concede  contributi  a  favore  del  Fondo
intercategoriale di sostegno  (F.I.S.),  costituito  in  applicazione
dell'accordo  interconfederale  21  luglio  1988  sottoscritto  dalle
organizzazioni dell'artigianato e dei sindacati dei lavoratori.
   2. I contributi regionali sono volti esclusivamente a favorire  il
perseguimento  delle  seguenti  finalita' previste, fra le altre, dal
regolamento che disciplina il fondo di cui al comma 1:
     a) riallocazione o  riorganizzazione  dell'attivita'  produttiva
per  consentire la modifica dei processi tecnologici di produzione, a
seguito di situazioni determinate da fattori esterni;
     b)  sostegno  allo  sviluppo  dei  servizi  reali   al   sistema
dell'imprenditoria artigiana;
     c) ripresa dell'attivita' produttiva sospesa temporaneamente per
le  seguenti  cause di forza maggiore qualora il relativo rischio non
sia coperto da polizza assicurativa:
     1) eventi  atmosferici  eccezionali  o  calamita'  naturali  che
provochino danni documentati;
     2) incendio non doloso;
     3)  interruzione provata dell'erogazione delle fonti energetiche
causata da fattori o soggetti esterni all'impresa che abbia provocato
danni documentati;
     4)  impossibilita'  di  utilizzo  delle   materie   prime   gia'
acquistate a causa della mancata loro consegna determinata da fattori
o  soggetti  esterni  all'impresa,  che non siano connessi al sistema
economico-produttivo e di mercato,  esclusi  i  danni  conseguenti  a
scioperi nei settori delle dogane e dei trasporti;
     d)  sostegno  alle  imprese  artigiane nei casi di riduzione e/o
sospensione   dell'attivita'   lavorativa   determinate   da    crisi
congiunturali.
   3.  Le  imprese  artigiane  ammesse  al beneficio devono essere in
regola con le disposizioni vigenti  per  l'esercizio  della  relativa
attivita'.
   4.  Le  provvidenze ottenute dall'impresa artigiana dal F.I.S. per
uno  specifico  intervento  sono  cumulabili  con  altri   contributi
pubblici ottenuti per lo stesso intervento purche' non venga superata
la percentuale massima di contributo prevista dalla disposizione piu'
favorevole.