la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  persegue  la  finalita' di razionalizzare
l'organizzazione  turistica  regionale   disciplinata   dalla   legge
regionale  7  settembre  1988,  n.  50, mediante lo snellimento degli
organi,  la  semplificazione  delle  procedure,  l'adeguamento  delle
funzioni  alla  realta'  turistica regionale e la modificazione degli
ambiti turistici.