la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge persegue la finalita' di razionalizzare l'organizzazione turistica regionale disciplinata dalla legge regionale 7 settembre 1988, n. 50, mediante lo snellimento degli organi, la semplificazione delle procedure, l'adeguamento delle funzioni alla realta' turistica regionale e la modificazione degli ambiti turistici.