(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 12 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, sistemi e modalita' per la produzione programmata della neve.