(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Emilia-Romagna n. 4 del 12 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e
l'esercizio di  impianti  a  fune  adibiti  a  pubblico  servizio  di
trasporto,  l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, sistemi
e modalita' per la produzione programmata della neve.