IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del  comma
2  dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per
la disciplina della  contabilita'  della  regione  Emilia-Romagna"  e
successive  modificazioni,  ad  esercitare  provvisoriamente, fino al
momento dell'entrata in vigore della relativa legge  e  comunque  non
oltre  il  30  aprile  1995,  il  Bilancio  della  Regione per l'anno
finanziario 1995, secondo gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e
della  spesa ed il relativo progetto di legge presentati al Consiglio
regionale  nonche'  secondo  le  note  di  variazione   agli   stessi
deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio.
   2.  Sono  esclusi  dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma
del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dal progetto
di legge "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.  13-
bis  della  legge  regionale  6  luglio  1977,  n.  31  e  successive
modificazioni in  coincidenza  con  l'approvazione  del  Bilancio  di
previsione   per   l'esercizio   1995   e  del  Bilancio  pluriennale
1995-1997", fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonche' in
generale gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la  cui
copertura  finanziaria  e'  almeno  in  parte  fondata sul ricorso al
credito o su assegnazione di fondi  statali  non  ancora  formalmente
attribuiti in modo definitivo.