IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilita' della regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1995, il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al Consiglio regionale nonche' secondo le note di variazione agli stessi deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio. 2. Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dal progetto di legge "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997", fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonche' in generale gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria e' almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazione di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.