IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  28-sexies  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34,
come aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991,  n.
33, e' sostituito dal seguente:
 
                           "Art. 28-sexies
               Contributi in capitale a fondo perduto
 
   1. I contributi in capitale a fondo perduto sono disposti per:
     a) il finanziamento di opere ed impianti;
     b)  la  sottoscrizione  del  capitale  di societa' di intervento
costituite per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti.
   2. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma, lettera a) e'
commisurato al valore delle opere ammesse a  contributo  e  non  puo'
superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.
   3. Il limite percentuale di cui al secondo comma non si applica:
     a) ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai
comuni  montani  con  popolazione  non superiore ai 5.000 abitanti ed
alle comunita' montane, ai quali possono essere  concessi  contributi
fino al 90%;
     b)  ai  finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione
degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione
e, in generale, per le azioni previste della legge regionale 5 aprile
1976, n. 8, cosi' come modificata ed integrata dalla legge  regionale
22 dicembre 1989, n. 80"
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
    Milano, 22 aprile 1994
 
                             GHILARDOTTI
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e
vistata dal commissario del governo con nota del 14 aprile 1994 prot.
n. 22702/680).