(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120 del 29 dicembre 1994) IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1994, n. 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di "leasing mobiliare", l'accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese industriali, cosi' come definite dalla normativa statale in attuazione della disciplina comunitaria, e delle imprese artigiane, nonche' le azioni previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, e' affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997". 2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/1994 e' sostituito dal seguente: "2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane di cui al comma 1 con sede legale nella regione Marche ed ivi operanti, che assumano lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione del personale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 21 dicembre 1994 RECCHI