(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 120
                        del 29 dicembre 1994)
 
                            IL CONSIGLIO
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  1  dell'articolo  1 della legge regionale 3 gennaio
1994, n. 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Al  fine  di  incrementare  il  fondo   speciale,   istituito
dall'articolo  1,  comma  1,  della legge regionale 1 agosto 1989, n.
20, destinato ad agevolare  le  operazioni  di  "leasing  mobiliare",
l'accesso  al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso
a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole e  medie  imprese
industriali,   cosi'   come   definite  dalla  normativa  statale  in
attuazione della disciplina comunitaria, e delle  imprese  artigiane,
nonche'   le  azioni  previste  dalle  direttive  e  dai  regolamenti
comunitari, e' affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche
un finanziamento di lire 8.100 milioni per il  quinquennio  1993-1997
con  quote  annuali  di  lire  1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700
milioni per gli anni dal 1994 al 1997".
   2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n.  1/1994  e'
sostituito dal seguente:
   "2.  Settecento  milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati
prioritariamente per il concorso sugli  interessi  dei  mutui,  della
durata  massima  di  cinque  anni,  contratti  dalle  piccole e medie
imprese industriali e dalle imprese artigiane di cui al comma  1  con
sede  legale  nella  regione  Marche  ed  ivi  operanti, che assumano
lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilita'
di cui alla  legge  23  luglio  1991,  n.  223  e  che  nel  triennio
precedente non abbiano proceduto a diminuzione del personale".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 21 dicembre 1994
 
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