IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Dopo il nono comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 e' aggiunto il seguente comma: "Per superficie dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire si intende altresi' quella risultante dalla planimetria catastale dello stato di fatto preesistente ai movimenti franosi, limitatamente agli aventi diritto alla concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, i cui immobili sono stati demoliti dal Comune di Ancona in data anteriore alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di condono predetta". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 21 dicembre 1994 RECCHI