IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 commi primo e quarto della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23, e' autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 500.000.000. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3213203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 con la denominazione "Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Rifinanziamento articolo 9, commi primo e quarto della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23", con la dotazione di competenza e di cassa di L. 500.000.000; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente. 3. Le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge perdono efficacia, salvo atto di conferma espressa da parte degli interessati entro il termine di cui al comma 3. Le domande sono esaminate secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23.