IL CONSIGLIO
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  concessione  dei  contributi previsti dall'articolo 9
commi primo e quarto della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23,  e'
autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 500.000.000.
   2.  Le  somme  occorrenti  per  il pagamento delle spese di cui al
comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3213203 che si istituisce
nello stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno  1994  con  la
denominazione   "Concorso   nel   pagamento   degli  interessi  sulle
operazioni  di  credito  effettuate  dalle  aziende  cooperative   di
produzione  e  lavoro  e  loro  consorzi. Rifinanziamento articolo 9,
commi primo e quarto della legge regionale 23 aprile  1980,  n.  23",
con  la dotazione di competenza e di cassa di L. 500.000.000; per gli
anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
   3. Le domande di contributo sono presentate  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   4.  Le  domande  pervenute precedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge perdono efficacia, salvo atto di conferma
espressa da parte degli interessati entro il termine di cui al  comma
3. Le domande sono esaminate secondo i criteri stabiliti dalla giunta
regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della
legge regionale 23 aprile 1980, n. 23.