(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 23 novembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 e' sostituito dal seguente: "1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 'Nuovo Codice della strada'. 2. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente all'articolo 104, comma 8, e all'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992. 3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate: a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione puo' essere rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria provinciale e comunale del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' quella il cui capoluogo e' piu' prossimo alla sede dell'impresa stessa; b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario; l'autorizzazione e' rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa: qualora il transito abbia origine fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' la prima interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale. 4. A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, la Regione provvede, se necessario, a disciplinare con legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.".