(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 47
                        del 23 novembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  1  della  legge  regionale  16  aprile  1985, n. 32 e'
sostituito dal seguente:
   "1. Sono delegate alle  Amministrazioni  provinciali  le  funzioni
amministrative  di  competenza  regionale  relative al rilascio delle
autorizzazioni  alla  circolazione  dei  veicoli  e   dei   trasporti
eccezionali   previste   dall'articolo   10,   comma  6  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 'Nuovo Codice della strada'.
   2. Sono delegate  alle  Amministrazioni  provinciali  le  funzioni
amministrative  di  competenza  regionale  relative al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole  eccezionali
e  delle  macchine  operatrici  eccezionali  di  cui  rispettivamente
all'articolo 104, comma 8, e all'articolo 114, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 285/1992.
   3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate:
     a)  dalla  Provincia  in  cui  ha  la  sede principale l'impresa
richiedente  l'autorizzazione,  per  i   veicoli   ed   i   trasporti
eccezionali  per  i  quali,  dato il loro impiego, non possono essere
stabiliti  itinerari   prefissati;   l'autorizzazione   puo'   essere
rilasciata  per  tutta  l'estensione  della rete viaria provinciale e
comunale  del  territorio  regionale  con  le  limitazioni   previste
dall'autorizzazione  stessa; qualora l'impresa richiedente abbia sede
fuori dal territorio della Regione Piemonte, la Provincia  competente
e'  quella  il  cui capoluogo e' piu' prossimo alla sede dell'impresa
stessa;
     b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i  veicoli
ed  i  trasporti  eccezionali  per  i  quali  e'  noto  l'itinerario;
l'autorizzazione  e'  rilasciata  per  tutto  il  percorso  richiesto
nell'ambito  del  territorio  regionale  con  le limitazioni previste
dall'autorizzazione stessa: qualora il transito abbia  origine  fuori
dal  territorio della Regione Piemonte, la Provincia competente e' la
prima interessata dal percorso effettuato  dal  veicolo  o  trasporto
eccezionale.
   4.  A seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie
previste  dall'articolo  2,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
285/1992,  la  Regione  provvede,  se  necessario, a disciplinare con
legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade
classificate regionali.".