IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle direttive emanate dal Governo ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975), puo' definire, previa intesa governativa, accordi di collaborazione con entita' istituzionali di Paesi esteri. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati con le corrispondenti entita' istituzionali di Stati esteri con preferenza per quelle Nazioni in cui: a) la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un ruolo di predominanza o di rilievo; b) si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord sud ed est ovest; c) l'immagine del Piemonte, nelle sue varie espressioni: culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria, necessiti di essere consolidata o potenziata in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione.