IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  per  l'attuazione delle competenze proprie nelle
materie di cui agli articoli 117  e  118  della  Costituzione  e  nel
rispetto  delle direttive emanate dal Governo ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  616  del  24
luglio  1977  (attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1 della
legge n. 382 del  22  luglio  1975),  puo'  definire,  previa  intesa
governativa,  accordi  di collaborazione con entita' istituzionali di
Paesi esteri.
   2.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  1  sono  stipulati  con   le
corrispondenti  entita'  istituzionali di Stati esteri con preferenza
per quelle Nazioni in cui:
     a) la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un  ruolo  di
predominanza o di rilievo;
     b)  si  rendono  opportuni  interventi  per  lo  sviluppo  delle
economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord sud ed
est ovest;
     c)  l'immagine  del  Piemonte,  nelle  sue  varie   espressioni:
culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria, necessiti di essere
consolidata  o  potenziata  in  relazione  agli obiettivi di sviluppo
socio-economico della Regione.