IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  legge  concorre  alla determinazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale, in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.