la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Proroga del termine di cui all'art. 1
             della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1
 
   1. Il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'art. 1, commi 1 e
2,  della  legge  regionale 31 gennaio 1994, n. 1, e' prorogato al 30
aprile 1995.