la seguente legge: Art. 1. Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1 1. Il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1, e' prorogato al 30 aprile 1995.