la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Proroga per l'utilizzazione
                di residui di spesa in conto capitale
 
   1. Il termine per l'utilizzazione dei residui di  spese  in  conto
capitale  di  cui all'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n.
10, e' prorogato sino al 30 giugno 1995.