la seguente legge: Art. 1. 1. Nel rispetto delle disposizioni legislative statali in materia di rideterminazione delle piante organiche, carichi di lavoro, deficitarieta' strutturale e dissesto dei bilanci, gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi entro il 31 agosto 1993 le cui graduatorie sono approvate entro il 30 giugno 1995, nonche' all'assunzione degli aventi diritto in base alle graduatorie degli uffici di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. All'onere derivante dal comma 1 provvedera' la Regione, secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, salvo l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne l'onere, man mano che si rendono vacanti posti di organico.