la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nel rispetto delle disposizioni legislative statali in materia
di  rideterminazione  delle  piante  organiche,  carichi  di  lavoro,
deficitarieta'  strutturale  e  dissesto dei bilanci, gli enti locali
della Sicilia possono essere autorizzati a  procedere  all'assunzione
dei  vincitori  dei  concorsi  banditi entro il 31 agosto 1993 le cui
graduatorie  sono  approvate  entro  il  30  giugno   1995,   nonche'
all'assunzione  degli  aventi  diritto in base alle graduatorie degli
uffici di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
   2. All'onere derivante dal comma 1 provvedera' la Regione, secondo
le modalita' stabilite dall'art. 4 della  legge  regionale  9  agosto
1988,  n.  21,  salvo  l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne
l'onere, man mano che si rendono vacanti posti di organico.