(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la delibera n. 12417 di data 30 settembre 1994; Visto l'art. 53 dello Statuto di Autonomia; Decreta: E' emanato il Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa", approvato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 12417 di data 30 settembre 1994, nel testo di seguito riportato: Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa". Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento stabilisce, per lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, le norme di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", cosi' come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994 n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa", di seguito denominata legge. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono con strutture e modalita' organizzative proprie dei rispettivi ordinamenti, anche con riferimento, per i Comuni, a quanto stabilito dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige". 3. Il presente regolamento stabilisce altresi' le norme di attuazione della legge per lavori da eseguire dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge. 4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali.