(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la delibera n. 12417 di data 30 settembre 1994;
   Visto l'art. 53 dello Statuto di Autonomia;
 
                              Decreta:
 
   E' emanato il Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993,  n.  26  concernente  "Norme  in  materia  di  lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"
come  modificata  dalla  legge  provinciale  12  settembre 1994, n. 6
recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia
di  lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia
abitativa", approvato dalla Giunta provinciale con  provvedimento  n.
12417 di data 30 settembre 1994, nel testo di seguito riportato:
   Regolamento  di  attuazione  della  legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26 concernente "Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse  provinciale  e  per  la  trasparenza  negli  appalti" come
modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994,  n.  6  recante
"Disposizioni  modificative  della  normativa  vigente  in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e  in  materia  di  edilizia
abitativa".
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  per lavori pubblici di
interesse provinciale  di  importo  inferiore  a  quello  costituente
limite  per  l'applicazione  della normativa comunitaria, le norme di
attuazione  della  legge  provinciale  10  settembre  1993,   n.   26
concernente  "Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale  e  per  la  trasparenza  negli  appalti",   cosi'   come
modificata  dalla  legge  provinciale  12 settembre 1994 n. 6 recante
"Disposizioni modificative della  normativa  vigente  in  materia  di
lavori  pubblici  di  interesse  provinciale e in materia di edilizia
abitativa", di seguito denominata legge.
   2.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato   dal   presente
regolamento  e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici,
le  amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono   con   strutture   e
modalita' organizzative proprie dei rispettivi ordinamenti, anche con
riferimento, per i Comuni, a quanto stabilito dalla legge regionale 4
gennaio  1993,  n.  1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino Alto Adige".
   3.  Il  presente  regolamento  stabilisce  altresi'  le  norme  di
attuazione  della  legge  per  lavori da eseguire dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3 della medesima legge.
   4. Tutti gli importi  previsti  dal  presente  regolamento  devono
intendersi al netto degli oneri fiscali.