(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 2 del 10 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge determina i principi e stabilisce i criteri di riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione, la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela sanitaria materno-infantile, dei disabili e degli anziani nonche' l'integrazione dell'attivita' sanitaria con quella socio-assistenziale. 3. Nell'ambito delle attivita' indicate al comma 2 sono garantiti a tutti i cittadini livelli uniformi di tutela e assistenza sanitaria.