(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 2 del 10 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  presente legge determina i principi e stabilisce i criteri
di riordino del Servizio sanitario regionale sulla base  del  decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
   2.  Costituiscono  obiettivi  del  Servizio sanitario regionale le
attivita' di prevenzione, cura  e  riabilitazione,  la  tutela  della
salute   nei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  la  tutela  sanitaria
materno-infantile,   dei   disabili   e   degli    anziani    nonche'
l'integrazione      dell'attivita'      sanitaria      con     quella
socio-assistenziale.
   3. Nell'ambito delle attivita' indicate al comma 2 sono  garantiti
a   tutti  i  cittadini  livelli  uniformi  di  tutela  e  assistenza
sanitaria.