IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'asilo-nido e' un servizio socio-educativo, aperto a tutti i bambini con eta' sino a tre anni, avente come scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalita' mediante attivita' formative, educative e pedagogiche. 2. L'asilo-nido e' una struttura aperta al contesto sociale del territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.