IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  L'asilo-nido  e' un servizio socio-educativo, aperto a tutti i
bambini con eta' sino a tre anni, avente come scopo  fondamentale  di
concorrere  allo  sviluppo della loro personalita' mediante attivita'
formative, educative e pedagogiche.
   2. L'asilo-nido e' una struttura aperta al  contesto  sociale  del
territorio  in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione
e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.