IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e' sostituita dalla seguente: " a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, iscritti nelle graduatorie gia' adottate con provvedimenti comunali esecutivi al 30 giugno 1994 e che possano attestare l'effettiva prestazione dell'attivita' di sostituto di titolare di licenza e il possesso della relativa autorizzazione a collaboratore motoscafista rilasciata dal comune di Venezia".