IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
            Modifica all'articolo 45, comma 1, lettera a)
            della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
 
   1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  45  della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e' sostituita dalla seguente:
    " a) i sostituti dei  titolari  delle  licenze  di  taxi  acqueo,
iscritti  nelle  graduatorie gia' adottate con provvedimenti comunali
esecutivi al 30 giugno  1994  e  che  possano  attestare  l'effettiva
prestazione  dell'attivita'  di sostituto di titolare di licenza e il
possesso della relativa autorizzazione a  collaboratore  motoscafista
rilasciata dal comune di Venezia".