IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Aggiunta di articolo
 
   1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
e' inserito il seguente articolo:
   "Art.  8-bis  -  Interventi  straordinari  a  favore delle imprese
artigiane.
   1. Allo scopo di  favorire  l'accesso  al  credito  delle  imprese
artigiane  socie  di organismi di garanzia, di cui all'articolo 2, la
Regione interviene a sostegno delle  iniziative  di  investimento  di
ammontare non inferiore a lire 120 milioni e non superiore a lire 500
milioni  con  contributi ai Consorzi regionali di cui alla lettera e)
del comma 1 del medesimo articolo.
   2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con  deliberazione
della  Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali
di cui alla lettera e) del comma  1  dell'articolo  2,  rapportandoli
all'ammontare  delle  esposizioni  degli  organismi soci per garanzie
prestate e risultanti sul bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.
Detti contributi alimentano un apposito fondo presso gli istituti  di
credito convenzionati.
   3.  I  Consorzi  regionali  di  cui  alla  lettera  e) del comma 1
dell'articolo  2  devono  rendicontare  alla  Regione  le  iniziative
agevolate  con  il  contributo  regionale  entro  la  fine  del primo
semestre  dell'esercizio   finanziario   successivo   a   quello   di
assegnazione  del  contributo medesimo. In fase di prima applicazione
della presente legge, la suddetta rendicontazione  relativa  all'anno
1994  puo'  essere  prodotta  entro  il  primo  semestre  del secondo
esercizio  finanziario  successivo  a  quello  di  assegnazione   del
contributo.
   4.  Le  operazioni  di  investimento  agevolate  con il contributo
regionale devono  essere  attuate  alle  stesse  condizioni  previste
dall'articolo 4.
   5.  Per  l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui
alla lettera e) del comma 1  dell'articolo  2  l'importo  di  lire  3
miliardi  sulla  base  della documentazione relativa alle esposizioni
rappresentate al 31 dicembre 1993 dagli organismi di garanzia soci.
   6. Una utilizzazione dei contributi regionali  diversa  da  quella
prevista dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale".