IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In coerenza con lo spirito dell'articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell'articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunita' etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identita' e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalita' per la stessa civilta' veneta e uno stimolo al suo arricchimento. 2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunita' di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identita' culturale e linguistica.