IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   In  coerenza  con  lo  spirito  dell'articolo  27  del  patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a  New
York  il  16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881
ed in attuazione dei  principi  dell'articolo  2  dello  Statuto,  la
Regione riconosce nelle comunita' etniche e linguistiche storicamente
presenti  nel  Veneto,  le quali aspirano ad un approfondimento delle
ragioni della loro identita' e allo sviluppo della  loro  cultura  in
tutte  le  sue  manifestazioni,  un  segno di vitalita' per la stessa
civilta' veneta e uno stimolo al suo arricchimento.
   2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e  la  valorizzazione
del  patrimonio storico-culturale delle comunita' di cui al comma 1 e
sostiene  finanziariamente  le  iniziative  intese  a  garantire   la
conservazione,  il  recupero  e  lo  sviluppo  della  loro  identita'
culturale e linguistica.