IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, conformemente alla legislazione statale vigente, impiegano lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, in opere e servizi socialmente utili.