IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi alle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo   3   febbraio   1993,  n.  29  che,  conformemente  alla
legislazione   statale   vigente,   impiegano   lavoratori   di   cui
all'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o sospesi
con  diritto  al trattamento straordinario di integrazione salariale,
in opere e servizi socialmente utili.