la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1994
n.  1  dev'essere  interpretato  nel  senso che le disponibilita' del
capitolo 52421 dello stato di previsione della  spesa  dell'esercizio
1994  e  degli  esercizi  successivi sono, fino a concorrenza di lire
1.200  milioni  per  ciascuno  degli   esercizi   stessi,   vincolate
all'ammortamento  del  mutuo  di  cui all'art. 1 della sopra indicata
legge regionale.