la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1994 n. 1 dev'essere interpretato nel senso che le disponibilita' del capitolo 52421 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994 e degli esercizi successivi sono, fino a concorrenza di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi stessi, vincolate all'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 della sopra indicata legge regionale.