IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  degli  interventi  e delle provvidenze previste
dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 settembre  1993,  n.
55  concernente:  "Interventi  urgenti in materia di politiche attive
del lavoro in presenza della crisi  occupazionale",  e'  autorizzata,
per     l'anno     1994,     la    spesa    di    L.    4.850.000.000
(quattromiliardiottocentocinquantamilioni).