IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 concernente: "Interventi urgenti in materia di politiche attive del lavoro in presenza della crisi occupazionale", e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 4.850.000.000 (quattromiliardiottocentocinquantamilioni).